Opere abusive ed inerzia comunale, tutela del proprietario limitrofo

Pubblicato il 28 agosto 2017

Terzo interessato legittimato ad agire contro l’inerzia

Allorquando l’Amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – nella specie, il proprietario limitrofo, in quanto tale, sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – è legittimato ad agire contro la mancata assunzione di determinazioni repressive, e quindi, contro l’inerzia degli organi comunali. In sostanza, l’ampia sfera di poteri di controllo attribuiti in materia urbanistica ed edilizia all’Amministrazione comunale non esclude, rispetto ai singoli provvedimenti, che gli interessati siano portatori di interessi legittimi e che, pertanto, l’inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale.

Silenzio rifiuto - dell’Amministrazione, sindacabile in giudizio

Più specificamente, il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica vada ad incidere dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le richieste misure, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio – rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale come il mancato adempimento dell’obbligo a provvedere in modo espresso.

E’ quanto enunciato dal Tar per la Campania, sesta sezione, accogliendo le ragioni di un privato, avverso il silenzio rifiuto formatosi in merito alla propria diffida inoltrata al Comune, per la demolizione di opere abusive realizzate all’interno del fondo limitrofo. Diffida a fronte della quale – si legge nella sentenza n. 4063 dell’11 agosto 2017 – l’Amministrazione non avrebbe dovuto rimanere inerte, ma espressamente pronunciarsi, adottando atti amministrativi formali di vigilanza edilizia e/o di autotutela, in ragione ed in esito della istruttoria da concludersi con la necessaria sollecitudine. Cosa nella specie non avvenuta, laddove si è provveduto esclusivamente ad un atto di mero riscontro ed alla comunicazione di avvio del procedimento.

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