Opere edilizie minori con autorizzazione antisismica preventiva

Pubblicato il 25 marzo 2017

La norma che sottrae ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento, è da considerarsi incostituzionale.

Lo sancisce la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/2017 del 24 marzo 2017, con la quale sono stati dichiarati anticostituzionali alcuni articoli della legge della Regione Abruzzo n. 12 dell'8 giugno 2015, attraverso i quali la Regione è intervenuta in materia di rischio sismico e sistema di depurazione delle acque, rimettendo ad un regolamento regionale la definizione di due categorie sconosciute alla normativa statale per l’edilizia in zone sismiche.

Nello specifico, la Consulta è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale degli articoli 5 e 7 della citata legge regionale n. 12/2015, che - introducendo un nuovo articolo 19-bis - apporta alcune modifiche alle "norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche".

Opere edilizie minori sempre con controlli

La Corte Costituzionale ha ravvisato che entrambe le disposizioni sarebbero state in contrasto con l'art.117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente della “protezione civile” e del “governo del territorio”.

Inoltre, la Corte ha anche dichiarato inammissibile, perché sempre in contrasto con il dettame costituzionale, la questione riguardante il nuovo articolo 19-bis, che rimandava ad un regolamento della giunta la definizione delle "opere minori" e di “quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”.

Secondo la sentenza n. 60/2017, in tema di interventi edilizi realizzati in zone sismiche, anche le "opere minori" o "quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" non possono mai essere sottratte "a ogni forma di vigilanza e controllo" ed essere ritenute "estranee" al "procedimento di autorizzazione preventiva".

Pertanto, ne deriva che le Regioni sono tenute ad allinearsi ai principi stabiliti dalla normativa statale, che indica quali parametri a cui attenersi quelli di cui agli art. 65, 93 e 94 del Dpr 380/2001.

In conclusione, quindi, sono incostituzionali le norme regionali che risultano in contrasto con i suddetti principi in materia di “protezione civile” e “governo del territorio” e che escludono le “opere minori” e le opere “prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità” dall’iter di autorizzazione antisismica preventiva.

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