Opere “ricostruite” troppo vicino al manto stradale: si applica il Codice della strada

Pubblicato il 12 febbraio 2015 Per quanto riguarda le distanze delle costruzioni dal confine stradale, in caso di opera “ricostruitaidentica ad altra preesistente, non trova applicazione “analogica” la normativa del Codice civile, bensì quella di cui al Codice della Strada ed al suo regolamento attuativo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 2656 depositata il 11 febbraio 2015, in accoglimento del ricorso presentato dall’Anas.

Quest’ultima, in particolare, chiedeva la demolizione di manufatti realizzati, a suo dire, troppo in aderenza rispetto al muro di sostegno del manto stradale e pertanto, in violazione degli artt. 18 e 28 Codice della Strada.

La Corte d’Appello, dapprima, respingeva la domanda, sull’assunto che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare piuttosto applicazione la normativa codicistica circa le distanze minime.

L’opera in questione infatti, altro non era che la “ricostruzione” del tutto fedele di un fabbricato preesistente, mentre, perché potesse trovare applicazione il Codice della Strada, era piuttosto necessaria la realizzazione di un qualcosa di nuovo e diverso.

Di converso – ha sottolineato la Cassazione – nel caso in esame si è fatto erroneamente riferimento al criterio analogico per applicare le norme codicistiche in materia; criterio ammesso solo se nell’ordinamento non vi siano altre norme specifiche regolanti la fattispecie concreta.

Ma in questo caso, le norme specifiche sono proprio rinvenibili nel Codice della Strada, a cui si può derogare solo nel caso di opere preesistenti alla strada medesima e non anche, come nell’ipotesi in questione, nel caso di loro demolizione e poi “ricostruzione”, che comporta il risorgere di quel pericolo alla circolazione stradale che la normativa ha inteso ovviare.
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