Opposizione a stato passivo rigettata? No al raddoppio del contributo unificato

Pubblicato il 06 ottobre 2017

I giudici di Cassazione hanno precisato che l’opposizione allo stato passivo di un fallimento costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica.

Questo anche se, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 65/2006 e dal Decreto legislativo n. 169/2007, si configura come un giudizio a carattere impugnatorio.

Ne discende che, nell’ipotesi di suo rigetto, è esclusa la debenza del contributo unificato aggiuntivo introdotto per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose

E' quanto ribadito dalla Prima sezione civile nel testo dell’ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy