Opposizione alle sopraelevazioni pregiudizievoli entro 20 anni

Pubblicato il 12 novembre 2012 La Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17035 del 5 ottobre 2012, ha ricordato come il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare ad elevare, riconosciutogli dall’articolo 1127 del Codice civile, trova la sua limitazione nel concorrente diritto dei condomini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale.

A tal fine, questi ultimi possono ottenere il rimedio della esecuzione in forma specifica mediante l’azione reale della restitutio in integrum a tutela della proprietà comune, azione da esercitare, tuttavia, nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova costruzione ha maturato il diritto a mantenerla e con la limitazione esistente del diritto altrui; diversamente, l’opposizione, che è discrezionale, non può più proporsi.

Ed infatti – precisa la Corte – “il diritto reale ad opporsi, concretandosi in una limitazione del diritto di proprietà altrui, non può che estinguersi, al pari delle servitù, per prescrizione ventennale in caso di mancato esercizio e, di contro, non possono non essere salvi gli effetti dell’usucapione in conseguenza del possesso dell’immobile conformemente alle modalità in cui lo si è esercitato per il tempo necessario all’acquisto”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy