Opzione, eccezioni limitate

Pubblicato il 11 gennaio 2007

I lavoratori dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993, iscritti ad un fondo negoziale al 31 dicembre 2006, non devono scegliere il destino del proprio Tfr. Infatti, tale adesione al fondo, anche con la vecchia disciplina, comporta che il Tfr venga integralmente destinato alla previdenza complementare. I lavoratori citati potrebbero, però, aumentare la loro contribuzione, se gli conviene, poiché dal 1° gennaio 2007 è stato eliminato il limite di deducibilità fiscale pari al 12% del reddito complessivo. Diversamente avviene per i lavoratori dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993, iscritti ad un fondo non negoziale o ad una polizza previdenziale individuale, che hanno la possibilità dal 1° gennaio 2007 di integrare la contribuzione mediante il conferimento del Tfr maturando, quindi chiedendo entro il 30 giugno prossimo al datore di versare le quote di Tfr al fondo prescelto. Nell’articolo viene esaminato anche il caso dei lavoratori dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993, che intendono aderire alla previdenza complementare e che hanno un ventaglio di possibilità in più rispetto al passato.

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