Ordini avvocati nelle sedi soppresse, le istruzioni del Cnf

Pubblicato il 16 ottobre 2014 Con circolare n. 18-C-2014 del 14 ottobre 2014, il Consiglio nazionale forense ha inoltrato ai Presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati alcune note interpretative della circolare ministeriale Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, del 16 settembre 2014 inviata, fra le altre tematiche, anche con riferimento alla questione in oggetto.

Soppressione ex lege a partire dal 1° gennaio 2015

Nella circolare ministeriale, in particolare, è stata affermata la “soppressione ex lege”, a partire dal 1° gennaio 2015, degli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi nonché puntualizzato che gli avvocati iscritti negli albi degli ordini prossimi all'estinzione “devono ritenersi iscritti, ex lege, agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il domicilio professionale degli stessi”.

Di seguito le raccomandazioni del Cnf.

In primo luogo si evidenzia la necessità di condivisione e collaborazione proficua tra i Consigli dell'Ordine interessati, ossia quelli di prossima estinzione e quelli accorpanti. Sarà, ossia, necessario che i Consigli dell'Ordine competenti “procedano di comune accordo e con la massima condivisione possibile” per quel che riguarda i vari adempimenti a partire dalla fase dell'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri dell'Ordine accorpante, di tutti i professionisti iscritti negli albi, elenchi e registri degli Ordini sopprimendi.

Per favorire un'ordinata successione, viene segnalata l'opportunità che, da ora alla data del 31 dicembre 2014, il Consiglio dell'Ordine sopprimendo si attivi con la “massima solerzia” per procedere con la definizione delle eventuali posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti.

Parimenti, viene evidenziata la necessità che il Consiglio dell'Ordine sopprimendo provveda a redigere, anche ai fini dei successivi adempimenti fiscali: il rendiconto economico; l'inventario dei cespiti patrimoniali; l'elenco del personale dipendente e/o addetto alla gestione dell'Ordine con indicazione dell'importo delle retribuzioni lorde e del T.F.R. di ciascun addetto; l'elenco dei contratti in essere; l'elenco dei procedimenti disciplinari pendenti e dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l'apertura o l'archiviazione.

Opportuna anche l'individuazione, da parte dei Consigli, dei contratti che sia utile portare a conclusione entro il 31 dicembre.
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