Organismi di composizione delle crisi. Registro e requisiti in Gazzetta

Pubblicato il 28 gennaio 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, contenente il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 3/2012.

Il provvedimento disciplina l'istituzione, presso il ministero della Giustizia, del registro degli organismi di composizione nonché i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro e, infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Ordini professionali iscritti di diritto

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 15 citato, tali organismi possono essere costituiti, oltre che da enti pubblici, dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai; gli organismi di conciliazione e gli ordini professionali, in particolare, sono iscritti di diritto nel registro, a semplice domanda, anche quando associati tra loro.

Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 28 gennaio 2015, giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta.

Professionisti esentati dall'aggiornamento per i primi 3 anni

E', tuttavia, prevista una disciplina transitoria per quel che riguarda l'obbligo di aggiornamento biennale relativo ai professionisti i quali, per i primi tre anni, sono esentati dalla frequentazione dei corsi di almeno 40 ore complessive, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento.

Ciò, a patto che documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.
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