Organismi di composizione delle crisi. Registro e requisiti in Gazzetta

Pubblicato il 28 gennaio 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, contenente il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 3/2012.

Il provvedimento disciplina l'istituzione, presso il ministero della Giustizia, del registro degli organismi di composizione nonché i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro e, infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Ordini professionali iscritti di diritto

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 15 citato, tali organismi possono essere costituiti, oltre che da enti pubblici, dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai; gli organismi di conciliazione e gli ordini professionali, in particolare, sono iscritti di diritto nel registro, a semplice domanda, anche quando associati tra loro.

Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 28 gennaio 2015, giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta.

Professionisti esentati dall'aggiornamento per i primi 3 anni

E', tuttavia, prevista una disciplina transitoria per quel che riguarda l'obbligo di aggiornamento biennale relativo ai professionisti i quali, per i primi tre anni, sono esentati dalla frequentazione dei corsi di almeno 40 ore complessive, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento.

Ciò, a patto che documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy