Premio INAIL: oscillazione per andamento infortunistico e modifiche societarie

Pubblicato il 10 settembre 2024

Ai fini del meccanismo di oscillazione del premio assicurativo per andamento infortunistico è irrilevante che gli eventi occorsi siano imputabili ad un’esposizione a rischio subita quando l’azienda era condotta da precedenti imprese.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 19 agosto 2024, n. 22910, che in conformità con i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ribadisce nel pagamento di maggiori contributi per variazioni in aumento del tasso specifico aziendale non hanno alcun rilievo le responsabilità o la mancanza di colpe del datore di lavoro rispetto al concorso colposo dell’infortunato ovvero la modifica della compagine societaria datoriale a parità di lavorazione esposta a rischio.

Secondo quanto determinato dalla Corte, infatti, ai fini della rideterminazione dei tassi del premio assicurativo INAIL, l’asserita assenza di responsabilità nella verificazione delle malattie professionali e dell’infortunio che avevano determinato il citato aumento di contribuzione, non rileva la circostanza che la società avesse diversa proprietà ovvero fosse subentrante di altra azienda.

Oscillazione del tasso assicurativo per andamento infortunistico 

Il premio assicurativo INAIL è determinato sulla base delle retribuzioni effettive o convenzionali ed al tasso di rischio dell’attività esercitata dall’azienda. Quest’ultimo è soggetto a oscillazioni derivanti dall’andamento infortunistico dell’azienda, potendo aumentare o diminuire in base alla rischiosità specifica aziendale. La predetta oscillazione sul tasso medio nazionale consente, ad esempio, alle aziende maggiormente virtuose, in termini di sicurezza sul lavoro, di ottenere una riduzione del premio da corrispondere all’INAIL, così come, per le imprese meno virtuose, il tasso di tariffa potrà essere superiore a quello stabilito sulla media nazionale per la tipologia di rischio accusata dall’impresa.

In altri termini, dunque, l’aumento del tasso medio nazionale viene applicato laddove l’azienda dimostri un andamento infortunistico, determinato dal rapporto tra gli oneri e le retribuzioni, più oneroso rispetto alla media nazionale. Viceversa, la riduzione del tasso medio nazionale viene applicata alle aziende con andamento infortunistico meno oneroso rispetto alla media nazionale, sicché la misura dell’aumento o della riduzione è una variabile che dipende sia dall’entità dello scarto tra i valori aziendali e quelli nazionali, sia dalla dimensione aziendale. 

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