Pace fiscale, istruzioni per il condono degli atti di accertamento

Pubblicato il 12 novembre 2018

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot 298724/2018 del 9 novembre, adottato d’intesa con il direttore delle Dogane, sono stati fissati le modalità e i termini di versamento per aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018.

Normativa di riferimento

Il provvedimento congiunto attua la disposizione dell’articolo 2 del Decreto legge n. 119/2018, che ha introdotto la cosiddetta Pace fiscale, consentendo di definire in via agevolata gli atti (emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) del procedimento di accertamento, cioè gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, non ancora definiti alla data del 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl n. 119/2018). 

Ambito oggettivo

Secondo quanto disposto dal Direttore delle Entrate, possono essere definiti:

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata:

Cosa versare: somme dovute

La definizione agevolata comporta il pagamento da parte del contribuente dell’importo integrale e complessivo di tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.

Se nell’atto non è richiesto il pagamento di tributi e contributi, la definizione agevolata è comunque possibile, ma in questo caso il contribuente deve manifestare la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare direttamente, con raccomandata A/R o Pec, all'ufficio competente entro il termine di versamento di ogni singola fattispecie.

Non possono formare oggetto della suddetta definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

Termini di versamento

Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto:

Modalità di versamento

Nel provvedimento agenziale n. prot. 298724/2018 si legge che, per il pagamento, a prescindere dalla tipologia di atto da definire, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia utilizzare eventuali crediti d’imposta.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, ossia vi deve corrispondere una singola delega di pagamento.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo: la prima rata ovviamente deve essere versata entro i termini indicati, mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio delle Entrate competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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