Paga i danni il commercialista che non dimostra la ricezione dell’avviso bonario da parte della società

Pubblicato il 15 novembre 2017

La Corte di cassazione ha condannato un commercialista per aver tenuto un comportamento negligente nei confronti di una società a cui aveva prestato la propria attività professionale.

La controversia nasce per la richiesta di pagamento dell’onorario da parte del commercialista ad una società; la società cliente si è opposta ed ha avanzato richiesta di risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento del professionista nello svolgimento dell’incarico conferito. Nella specie alla società era stato contestato il mancato pagamento di tributi con conseguente aggravio di una sanzione pari al 30% dei tributi non versati. Il professionista contestava la richiesta della società facendo presente che questa avrebbe potuto accedere al pagamento ridotto della sanzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario con la comunicazione di irregolarità.

In Corte d’Appello, però, è emerso che la società non aveva ricevuto l’avviso bonario; pertanto il commercialista è stato condannato al risarcimento della somma pari al 30% dei tributi originariamente non versati, in quanto non è stato dimostrato il ricevimento, da parte della cliente, dell’avviso bonario che avrebbe ridotto la misura della sanzione. Questo anche se la Corte d’appello ha qualificato la difesa del professionista rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1227, comma 2 c.c. – eccezione di aggravamento del danno per fatto colposo del creditore – che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Con sentenza n. 26823 del 14 novembre 2017, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal commercialista – che ha eccepito la violazione delle disposizioni in tema di onere della prova, non potendo egli dimostrare la ricezione, da parte della società danneggiata, dell’avviso bonario – ribadendo il principio, espresso dalla sentenza n. 15750/2015 ed altre, secondo il quale In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza”.

Si aggiunge, inoltre, che l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi spetta a chi li deduca a fondamento della propria eccezione, e la prova della ricezione della notifica dell’avviso bonario da parte della società cliente ha costituito elemento della fattispecie posta dal professionista a fondamento della propria eccezione.

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