Paga la tassa sulla pubblicità il veicolo noleggiato per il trasporto di prodotti

Pubblicato il 07 dicembre 2009 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24311/09, ha sancito il principio secondo cui l’esibizione di pubblicità da parte di un’impresa effettuata per conto proprio sui veicoli, utilizzati per il trasporto dei propri prodotti, ma di proprietà di soggetti esercenti attività di autonoleggio, sconta l’imposta sulla pubblicità. Con la sentenza in oggetto i giudici di legittimità si sono espressi in merito alla corretta applicazione della normativa che disciplina la pubblicità effettuata tramite l'uso di veicoli contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. n. 507/1993. L'esenzione dal pagamento del tributo si rende pertanto applicabile solo alle imprese che esercitano l'attività di trasporto per conto proprio (cioè usano mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy