Parametri con applicazione retroattiva per le prestazioni ancora in corso

Pubblicato il 13 ottobre 2012 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 17405 del 12 ottobre 2012 – i parametri introdotti dal Decreto legge n. 1/2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato, vanno applicati anche alle prestazioni che, alla data della loro entrata in vigore, erano ancora in corso.

Ed infatti – sottolinea la Corte – anche se il terzo comma dell'articolo 9 del suddetto decreto stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato, da ciò si può trarre argomento solo per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Per contro, “non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi”, con riferimento a prestazioni professionali iniziatesi prima ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore, “pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Penne spazzole e pennelli - Ipotesi di rinnovo del 23/3/2026

06/05/2026

Ccnl penne spazzole pennelli. Rinnovo

06/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit Cisal - Stesura del 21/1/2026

06/05/2026

Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing

06/05/2026

Tax free shopping, validazione unica delle fatture IVA da luglio 2026

06/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Stesura 21 gennaio 2026

06/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy