Parametri per le attività difensive iniziate nella vigenza del sistema tariffario

Pubblicato il 23 novembre 2012 Con la sentenza n. 20421 del 21 novembre 2012, la Corte di cassazione ha ribadito che la nuova disciplina dei parametri per la liquidazione degli onorari dell'avvocato deve essere applicata anche nei casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense.

Lo stesso terzo comma dell'articolo 9, Decreto legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, - ricorda la Corte di legittimità – “ha escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato”.
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