Parere del Cnf sui controlli agli avvocati stabiliti

Pubblicato il 07 maggio 2011 La commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, interpellata dal Dipartimento delle politiche comunitarie sull'applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione e stabilimento dei professionisti e le relative prassi, si è pronunciata con un parere vagliato dal plenum del Consiglio stesso e diffuso agli Ordini con circolare n. 9-C-2011 dello scorso 6 maggio.

E' stato il centro"Solvit Italia", dopo aver ricevuto numerosi reclami avanzati dall'omologo Centro spagnolo a fronte dei gravosi controlli effettuati dai Consigli dell'Ordine italiani al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale per avvocati stabiliti dell’albo professionale, ad aver sollecitato il quesito del Dipartimento. Una prassi, questa, che, a detta del Dipartimento stesso “potrebbe configurare una violazione del diritto dell’Unione Europea, in particolare della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e dei principi di cui alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”.

In particolare, secondo il Cnf, è da ritenere conforme allo spirito delle norme europee “che gli ordini forensi svolgano un’attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria, casi di abuso del diritto dell’Unione Europea”. Per contro, sarebbero irragionevoli quelle forme e prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si risultino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

In ogni caso – si legge nel testo del parere – non esorbita dalle proprie competenze “il Consiglio dell’ordine che effettui controlli anche sulle iscrizioni già disposte, perché il relativo potere-dovere di verifica rientra nel più generale potere di revisione degli albi regolato dalla legge. Ritiene infine che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti all’esito delle citate verifiche dovrebbero comunque salvaguardare l’affidamento incolpevole dei terzi e della clientela, evitando il rischio di travolgere attività difensive compiute in costanza dell’iscrizione poi revocata”. Il parere – viene specificato dal Cnf – ha natura interpretativa e non prescrittiva.
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