Parere favorevole della Sovraintendenza, con silenzio assenso

Pubblicato il 16 giugno 2017

La disposizione di cui all'art. 17-bis Legge n. 241/1990 in tema di formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, si applica anche nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, se la legge o i provvedimenti non prevedono termini diversi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso (concerto o nulla osta), lo stesso si intende acquisito.

E’ quanto ha puntualizzato il Tar per la Sardegna, sezione seconda, accogliendo il ricorso di due soggetti richiedenti la concessione edilizia per poter ampliare il proprio fabbricato residenziale, lungo un'area ritenuta di notevole interesse pubblico. In particolare, i ricorrenti si opponevano ai provvedimenti regionali di diniego all'autorizzazione paesaggistica, deducendone l’illegittimità, in quanto non espressi in conformità al parere positivo vincolante reso dalla Sovraintendenza. Parere favorevole su cui – stante l’inerzia della stessa Sovrintendenza oltre il termine stabilito di 45 giorni - si era cristallizzato il silenzio assenso.

Ne deriva – concludono i giudici amministrativi, con sentenza n. 394 dell’8 giugno 2017 – che la Regione, data la natura vincolante del suindicato parere positivo, era tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non potendo mettere in discussione il risultato procedimentale cui si era pervenuti (per l’appunto, il silenzio assenso).

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