Parti comuni di condominio, presunzione e prova

Pubblicato il 29 febbraio 2020

La Corte di cassazione ha di recente ricapitolato alcuni principi di diritto in materia di parti comuni dei condomini.

L'individuazione delle parti comuni contenuta nell’articolo 1117 c.c. - ha precisato con ordinanza n. 3853 del 17 febbraio 2020 - formula una presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini che può essere superata solo dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali.

La “presunzione legale” di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, così, dispensa il medesimo condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica.

Per contro, quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., è suo onere, per vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il proprio titolo di acquisto, o quello del relativo proprio dante causa, “ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità dell'area”.

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