Pat Copia cartacea obbligatoria

Pubblicato il 17 marzo 2017

Consiglio di Stato e Tar per obbligatorietà

E’ d’obbligo nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, nei giudizi introdotti con ricorsi depositati in via telematica, depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi. Detto deposito cartaceo è finalizzato a consentire (in primo luogo al Collegio) una più agevole lettura degli atti processuali ed è proprio per questa finalità che il legislatore lo ha posto come obbligatorio a carico delle parti.

E’ quanto enunciato dal Consiglio di Stato, sesta sezione - in ordine al ricorso proposto da un’Università per l’annullamento di un’ordinanza cautelare emessa dal Tar – rinviando la trattazione dell’affare cautelare a data futura, da fissarsi solo dopo il deposito delle copie cartacee d’obbligo ad opera della ricorrente.

Il deposito della copia cartacea dal ricorrente – precisa difatti il Collegio amministrativo con ordinanza n. 880 del 3 marzo 2017 – è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi a ritroso dell’udienza camerale (ex art. 55 comma 5 D.Lgs. 104/2010), con conseguente impossibilità di fissare detta udienza, prima dell’inizio di tale decorso. Allo stesso modo, per quanto riguarda il giudizio di merito, il suddetto deposito si configura come precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71 comma 3 c.p.a.

Detta enunciazione ha poi trovato conferma anche presso i Tar  (per citarne alcune pronunce: Tar Lazio, ordinanze n.ri. 3259 e 1155 del 9 marzo 2017).

UNAA contraria Obbligo non sanzionato

Occorre tuttavia segnalare la posizione contraria espressa dall’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA) con Delibera del 9 marzo 2017, secondo cui, invece, non sussiste alcun vero e proprio obbligo di deposito della copia cartacea di atti e scritti difensivi, in quanto la norma che lo contempla (D.L. n. 168/2016) non prevede alcuna sanzione in caso di sua violazione; tanto meno si può dunque ipotizzarsi il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale.

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