Patent box Documentazione integrativa

Pubblicato il 28 ottobre 2016

E' in scadenza il termine per la presentazione della documentazione integrativa, ex articolo 6 del provvedimento agenziale n. 154278/2015, da parte di quei contribuenti che hanno inviato l'istanza per usufruire dell'agevolazione Patent box.

Con riferimento ai beni immateriali, infatti, l'Ocse ha previsto specifici limiti temporali per la presentazione della documentazione integrativa o "master book” e per quanto stabilito, a regime, dall’articolo 6 del decreto del 1° dicembre 2015, la documentazione di cui sopra può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di ruling, unitamente alle memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza.

Perciò, per i contribuenti che avessero provveduto a presentare l'istanza nell'ultimo giorno disponibile, ossia il 30 giugno 2016, la scadenza dei 120 giorni cade proprio il 28 ottobre 2016.

Si ricorda che la documentazione e le memorie integrative vanno inoltrate all’ufficio a mezzo raccomandata A.R. ovvero con consegna diretta.

Difficoltà di calcolo

Il fatto che il termine di presentazione della documentazione integrativa possa cadere nel corso dell'esercizio fiscale - per quanto riguarda i cosiddetti soggetti “solari” - ha comportato alcune difficoltà circa le scelte da effettuare per l'impostazione del calcolo del contributo economico.

Nello specifico, tenuto conto che il primo esercizio agevolato è il 2016, ci si è chiesti se il calcolo andasse strutturato con riferimento al 2015 (ultimo esercizio a consuntivo) oppure facendo riferimento al budget previsionale del 2016 (primo esercizio del quinquennio dell'agevolazione). Di fatto, né la normativa né la prassi specificano nulla al riguardo, per cui si è dovuta passare in rassegna tutta la documentazione ufficiale sul tema.

Ne deriverebbe che, tenuto conto che il contributo economico non può prescindere dall'impatto della variabile fiscale, entrambe le opzioni (consuntivo 2015 o budget 20126) sembrano percorribili se si considera il presupposto che la documentazione integrativa venga adeguatamente strutturata allo scopo.

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