L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, in data 26 giugno 2025, nuove FAQ (non numerate), con chiarimenti relativi alla patente a crediti.
È consentito autodichiarare il rispetto degli obblighi formativi anche qualora il percorso sia avviato ma non ancora concluso, a condizione che tale avvio sia documentato o provato in modo adeguato.
Nel caso in cui un operatore economico, prima della scadenza dell’attestazione di qualificazione SOA, sottoscriva regolarmente un contratto per il rinnovo con l’organismo di attestazione, la SOA mantiene la sua validità (anche ai fini della partecipazione a gare pubbliche), per un massimo di 180 giorni dalla data del contratto, come previsto dalla normativa vigente.
Durante questo periodo di “ultra-vigenza”, qualora la classifica dell’attestazione sia pari o superiore alla III, l’impresa resta esente dall’obbligo di possedere la patente a crediti.
Laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
In linea con quanto stabilito nella FAQ n. 16, l’Ispettorato conferma che le società consortili costituite ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, anche se per esecuzione parziale, sono esonerate dall’obbligo di possesso della patente a crediti.
Esse possono avvalersi della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Sono considerate “prestazioni di natura intellettuale” (ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008), e quindi escluse dall’obbligo di patente a crediti, le attività svolte da figure quali:
Queste attività si configurano come attività di ideazione di soluzioni o formulazione di pareri tecnici, prevalenti rispetto all’esecuzione materiale o all’uso di risorse, come stabilito anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2020, n. 4806).
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