Patente a crediti: inasprite le sanzioni. Tutte le novità

Pubblicato il 10 novembre 2025

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha iniziato il proprio iter di conversione in legge presso il Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1706), assegnato il 4 novembre 2025 alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente.

Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2025, all’articolo 3, introduce disposizioni in materia di vigilanza, tessera di riconoscimento e patente a crediti.

In particolare, i commi da 4 a 6 modificano la disciplina della patente a crediti prevista per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Le novità più significative riguardano:

Vediamo quali sono le modifiche alla disciplina della patente a crediti

L’articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 interviene in modo significativo sull’articolo 27 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, apportando 3 modifiche sostanziali volte a rafforzare l’efficacia operativa del sistema della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Decurtazione dei crediti immediata per specifiche violazioni

Dopo il comma 7 dell’articolo 27 è inserito il nuovo comma 7-bis, che disciplina un meccanismo di decurtazione automatica e immediata dei crediti nei casi di violazioni previste dal novellato numero 21 dell’allegato I-bis del medesimo decreto legislativo (articolo 3, comma 4, lettera a), n. 1).

Il nuovo comma dispone che, per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numero 21 (come sostituito dall’articolo 3, comma 4, lettera b), la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, in deroga alla regola generale che la subordina al “provvedimento definitivo” (sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981).

A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Sospensione cautelare della patente a crediti

È integrata la disciplina della sospensione cautelare della patente a crediti, che può essere disposta per un massimo di 12 mesi dall’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di infortuni gravi o mortali.

In base al nuovo comma 8 dell’articolo 27 (come modificato dall’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 2), le Procure della Repubblica competenti sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’Ispettorato nazionale del lavoro, nel rispetto del segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), per consentire l’adozione dei provvedimenti di sospensione,tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.

NOTA BENE: Come evidenzia il dossier parlamentare, sarebbe utile specificare che la previsione della valutazione dei suddetti elementi oggettivi e soggettivi si riferisce all’adozione dei provvedimenti cautelari.

Punteggio minimo: innalzamento della sanzione amministrativa 

È modificato il comma 11 dell’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 3, comma 4, lettera a), n. 3 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 prevede l’innalzamento, da 6.000 euro a 12.000 euro, dell’importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di esercizio dell’attività in assenza del punteggio minimo previsto per la patente a crediti.

In buona sostanza, si prevede un raddoppio della sanzione minima per l’esercizio dell’attività in assenza del punteggio minimo di 15 crediti, previsto quale requisito essenziale per operare nei cantieri temporanei o mobili.

L’inasprimento sanzionatorio è finalizzato a rafforzare il carattere deterrente del sistema e a promuovere una maggiore osservanza degli obblighi di sicurezza da parte delle imprese.

Violazioni che comportano la decurtazione immediata dei crediti

L’articolo 3, comma 4, lettera b) modifica l’Allegato I-bis recante le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27.

La decurtazione (automatica e immediata) dei crediti per lavoro irregolare (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73) è fissata in 5 punti per ciascun lavoratore interessato, con riferimento agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 5).

La disciplina previgente prevedeva una riduzione graduata da 1 a 3 punti, in base alla durata dell’impiego del lavoratore.

Sono soppressi i numeri 22 e 23 e aggiornato il numero 24.

Coordinamento con la disciplina degli appalti

Viene modificata (articolo 3, comma 4, lettera c) la notifica preliminare dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (art. 99, D.Lgs. n. 81/2008), che deve ora specificare quali imprese operano in regime di subappalto.

Estensione ad altri settori ad alto rischio

Una delle innovazioni più rilevanti è l’obbligo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di emanare un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, volto a estendere l’istituto della patente a crediti ad altri ambiti di attività a rischio elevato (articolo 3, comma 6).

Il decreto dovrà individuare tali ambiti secondo la classificazione dell’INAIL, dando priorità ai settori con elevata incidenza di lavori in appalto e subappalto.

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