Patrimoniale, il rimborso non segue la Ue

Pubblicato il 12 marzo 2007

tributaria provinciale di Lecce – sentenza 214/2007 – discute su una vexata questio che segna da anni una profonda dicotomia tra la posizione dei giudici tributari nazionali e quella delle toghe Ue, confermando l’orientamento italiano: l’imposta sul patrimonio netto (articolo 1, comma 394/1992) riscossa dal Fisco sino al 1997 - e che doveva applicarsi, alla data di chiusura di ciascun esercizio fiscale, sul patrimonio risultante da bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell’utile d’esercizio - va restituita ai contribuenti e, di più, il diritto alla ripetizione spetta alle società di capitali, sì, ma anche a quelle di persone.

L’avvento dell’Irap dal 1° gennaio 1998 fece accantonare il tributo, rispetto al quale arrivarono, però, richieste di rinvio al giudice comunitario della questione di compatibilità tra il dl 394/92 (istitutivo, come scritto sopra, dell’imposta sul patrimonio netto) e le direttive Cee che disciplinano l’imposizione indiretta sulla raccolta di capitali. d giustizia – decisione del 27 ottobre ’98, procedimento C 4/97 – negava l’ipotesi di una duplicazione d’imposta, sancendo la regolarità del prelievo fiscale. Tuttavia, le richieste di rimborso hanno continuato ad essere accolte dai giudici nazionali, che oggi ribadiscono come la differente natura delle due imposte sia solo letterale.

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