Patteggiamento non esclude prescrizione

Pubblicato il 07 maggio 2016

Rinuncia prescrizione solo in forma espressa

L’esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione è valido solo se manifestato in forma espressa, che non ammette equipollenti.

Conseguentemente, la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del Pubblico ministero, non possono, di per sé, valere come rinuncia.

Verifica del giudice

Come insegnano le Sezioni unite di Cassazione, infatti, ciò che è prioritario, secondo il paradigma processuale del patteggiamento, è la verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del Codice di procedura penale, da compiersi sulla base degli atti del fascicolo del Pubblico ministero. Così, solamente nell’ipotesi di negativa delibazione, il giudice può procedere all’esame di legittimità della piattaforma negoziale offertagli dalle parti.

Del resto, se la richiesta di patteggiamento implicasse, sempre e comunque, rinuncia alla prescrizione, non avrebbe alcun senso la previsione di un potere di controllo del giudice, ai sensi del citato articolo 129 del Codice di procedura penale, con riferimento alle cause di estinzione del reato, indipendentemente, quantomeno, da un’espressa esclusione della prescrizione dal novero delle cause estintive.

E’ questo il principio di diritto espressamente sancito dai giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 18953 del 6 maggio 2016.

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