Patto di prova in caso di subentro nell'appalto

Pubblicato il 02 settembre 2015

Con la sentenza n. 17371 dell’1 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel lavoro subordinato il patto di prova tutela entrambe le parti del rapporto, le quali hanno interesse a verificare la convenienza del rapporto stesso.

Tale patto è da ritenersi invalido nel caso in cui la verifica sia già avvenuta con esito positivo per le mansioni svolte dal lavoratore, per un congruo periodo, a favore dello stesso datore di lavoro ( ex plurimis: Cass. 22 giugno 2012 n. 10440, 29 luglio 2005 n. 15960, 5 maggio 2004 n.8579) o anche a favore di datore di lavoro-appaltatore, precedente titolare dello stesso contratto d'appalto, se così stabilisca il contratto collettivo.

Quindi è nullo il patto di prova ed il conseguente licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nel caso in cui l’appaltatore, per espressa previsione della contrattazione collettiva, subentri nell’appalto ed assuma il personale dell’impresa cessata per lo svolgimento delle medesime mansioni.

Nel caso di specie, inoltre, non rileva la diversa denominazione delle mansioni nel contratto individuale di lavoro stipulato col datore subentrato nell'appalto ma, piuttosto, rileva che le mansioni in concreto svolte, siano le stesse.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy