Pattuizione collegata all’importanza della causa. Non è detto che sussista un patto di quota lite

Pubblicato il 21 maggio 2012 La Corte di cassazione, con sentenza n. 6519 del 26 aprile 2012, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito, a fronte della richiesta di poter trattenere la somma ricevuta da un cliente a titolo di rimborso spese e palmario nonché per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni morali provocatigli a seguito della condotta diffamatoria tenuta nei suoi confronti, avevano rigettato le domande condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese di lite.

I giudici territoriali, in particolare, avevano ritenuto esistente una violazione dei massimi tariffari e che, comunque, sarebbe stato onere dell’appellante documentare l’attività svolta e, quindi, provare il postulato diritto a ritenere l’importo richiesto, riscontro “che non poteva dirsi emergente dalle prove acquisite”.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui le corti di prime cure avevano completamente omesso di prendere in considerazione e di valutare al riguardo la documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria del legale, limitandosi soltanto a verificare in base a quale titolo la suddetta somma fosse stata trattenuta dallo stesso legale.

Con riferimento, infine, all’asserita esistenza di un patto di quota lite tra professionista e cliente la Corte di legittimità ha espressamente ricordato come, sul piano generale, “non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell’articolo 2233 Codice civile non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all’onorario, a titolo di premio, o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista – ancorché limitato agli acconti versati – sia sostanzialmente – anche se implicitamente – collegata all’importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all’esito della lite”.
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