Pc con programmi Vendita non sleale

Pubblicato il 08 settembre 2016

Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi preinstallati, senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello sprovvisto di programmi informatici, non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’art. 5 par. 2 Direttiva 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori del mercato interno).

Salvo tuttavia il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto; ipotesi che eventualmente spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del procedimento principale.

Ed ancora, nell'ambito dell’offerta congiunta vendita di computer/programmi preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di detti programmi all'interno, non costituisce una pratica ingannevole ai sensi della sopra menzionata Direttiva.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue – con sentenza del 7 settembre 2016 resa nella causa C – 310/15 - chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, da parte della Corte di Cassazione francese, sulla corretta interpretazione della Direttiva 205/29/CE, concernente, si è detto, le pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori del mercato interno.

Rinvio pregiudiziale sorto nell'ambito di una controversia instaurata da un consumatore francese, che aveva acquistato un pc con dei programmi informatici preimpostati. Di fronte alla impossibilità di acquistare il medesimo prodotto senza detti programmi, il ricorrente chiedeva dunque che gli fosse restituita parte del prezzo corrispondente al valore dei programmi stessi.

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