Pec, niente sanzioni per la ditta in cancellazione dal Registro imprese

Pubblicato il 14 dicembre 2013 Con la risposta del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, contenuta nella circolare Mise n. 3664/C del 2 dicembre 2013, si apprende che l’impresa individuale, anche artigiana, in fase di cancellazione dal Registro imprese non è tenuta a comunicare l’indirizzo Pec.

Pertanto, non saranno irrogate le sanzioni della sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui all’articolo 2190 del Codice civile.

Si spiega che, al momento della richiesta di cancellazione, l’impresa individuale ha già cessato l’attività, e pertanto non possiede più il requisito positivo di “impresa attiva”, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 5, comma 2, del Dl 179/2012, che obbliga le imprese individuali, appunto attive e non soggette a procedura concorsuale, di depositare presso l'ufficio imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy