Pene severe per lo scambio elettorale politico-mafioso. La stretta è legge

Pubblicato il 15 maggio 2019

Sì definitivo dal Senato al Disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Reclusione da dieci a quindici anni per chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o mediante modalità mafiose, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.

Pena, questa, che si applica anche a chi promette di procurare voti, direttamente o a mezzo di intermediari.

Il trattamento sanzionatorio è aumentato della metà nei casi in cui chi ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo, risulti eletto nella relativa consultazione elettorale

Le condanne per questi reati comportano, sempre, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Stretta per chi accetta o promette di procurare voti

E’ quanto prevede la nuova formulazione dell'articolo 416-ter del Codice penale, in materia di voto di scambio politico-mafioso, contenuta nel disegno di legge definitivamente approvato, dall’Aula del Senato, nella seduta del 14 maggio 2019.

Il provvedimento, nel medesimo testo, era stato approvato dalla Camera lo scorso 7 marzo 2019.

Voto di scambio politico-mafioso, le novità

Tra le principali novità si segnala:

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