Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

Pubblicato il 22 dicembre 2025

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025, le istruzioni operative relative all’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, con specifico riferimento alla prima fase della verifica per l’anno 2026.

Tale comunicazione si inserisce nel consolidato quadro delle attività periodiche di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza e la regolarità dei pagamenti delle prestazioni pensionistiche erogate al di fuori del territorio nazionale.

L’accertamento dell’esistenza in vita rappresenta infatti un adempimento di particolare rilevanza per i pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici Inps all’estero, poiché il mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche previste può determinare conseguenze dirette sulla continuità dell’erogazione della pensione, fino alla sospensione dei pagamenti.

Il messaggio n. 3863/2025 disciplina dunque l’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per l’anno 2026 che si svolge, come di consueto, in un periodo definito dell’anno e coinvolge specifiche aree geografiche.

Finalità della verifica dell’esistenza in vita

La verifica dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero ha come obiettivo primario la prevenzione delle indebite percezioni di prestazioni pensionistiche. In assenza di un controllo periodico, infatti, sussisterebbe il rischio di continuare a erogare pensioni anche dopo il decesso del beneficiario, con conseguenti criticità amministrative, contabili e di recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Accanto alla finalità di contrasto alle indebite erogazioni, la verifica dell’esistenza in vita risponde anche a una logica di tutela della regolarità dei pagamenti. Attraverso l’aggiornamento costante delle informazioni anagrafiche e dello stato in vita dei pensionati, l’Inps e il soggetto pagatore possono garantire che le prestazioni siano corrisposte esclusivamente ai soggetti aventi diritto e secondo modalità coerenti con la normativa vigente e con gli accordi internazionali applicabili.

Nel sistema di pagamento delle pensioni INPS all’estero, l’Istituto si avvale di Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento al di fuori del territorio nazionale. In base al contratto che disciplina il servizio, Citibank N.A. non è peraltro responsabile esclusivamente dell’esecuzione materiale dei pagamenti, ma è anche tenuta a svolgere l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati, quale adempimento funzionale a garantire la regolarità e la correttezza delle erogazioni.

Prima fase della verifica 2026: tempistiche e Paesi interessati

La prima fase della verifica dell’esistenza in vita per il 2026 si svolge in un arco temporale ben definito, che si estende dalla primavera all’estate dello stesso anno; tale articolazione temporale consente infatti a Citibank N.A., in qualità di banca pagatrice, di gestire in modo progressivo e strutturato l’invio delle richieste e la raccolta delle attestazioni.

Avvio della procedura: marzo 2026

L’avvio della procedura di accertamento è fissato nel mese di marzo 2026. A partire da tale periodo, Citibank N.A. provvede alla spedizione delle lettere esplicative e dei moduli personalizzati di attestazione dell’esistenza in vita ai pensionati residenti nelle aree geografiche interessate dalla prima fase. Le comunicazioni sono inviate con modalità tali da garantire la comprensione delle istruzioni operative, anche attraverso l’utilizzo di più lingue in base al Paese di residenza del pensionato.

L’inizio della procedura a marzo 2026 consente ai beneficiari di disporre di un congruo margine temporale per adempiere agli obblighi previsti, contattare eventuali soggetti abilitati alla certificazione e organizzare l’invio della documentazione richiesta. In questa fase è fondamentale che il pensionato verifichi tempestivamente la ricezione della comunicazione e, in caso di mancato recapito o smarrimento del modulo, attivi senza ritardo i canali di assistenza messi a disposizione dalla banca.

Termine per l’invio delle attestazioni: 18 luglio 2026

Il termine ultimo per la restituzione delle attestazioni di esistenza in vita è fissato al 18 luglio 2026: entro tale data, i pensionati coinvolti nella prima fase devono quindi far pervenire a Citibank N.A. una prova valida della propria esistenza in vita, secondo una delle modalità previste dalla procedura.

Aree geografiche coinvolte

La prima fase della verifica 2026 interessa specifiche aree geografiche, individuate sulla base di criteri organizzativi e operativi consolidati. I pensionati residenti in tali aree sono pertanto i primi a essere coinvolti nel processo di accertamento dell’esistenza in vita per l’anno 2026.

Rientrano nella prima fase i pensionati residenti nel continente americano, comprendendo sia l’America settentrionale sia l’America centrale e meridionale. In tali Paesi, la procedura tiene conto delle differenti prassi amministrative e dei diversi sistemi di identificazione personale, prevedendo modalità di attestazione idonee a garantire l’affidabilità della verifica.

Sono inclusi nella prima fase anche i pensionati residenti in Asia e nell’estremo oriente. In queste aree, caratterizzate da un’elevata eterogeneità normativa e linguistica, l’attività di accertamento richiede un coordinamento particolarmente attento tra Inps, Citibank N.A. e i soggetti locali abilitati alla certificazione dell’esistenza in vita.

La verifica interessa inoltre i Paesi scandinavi, ossia quelle nazioni del Nord Europa in cui risiede una quota significativa di pensionati Inps. Anche in questo contesto, pur in presenza di sistemi amministrativi avanzati, l’accertamento annuale dell’esistenza in vita resta uno strumento necessario per garantire la regolarità dei flussi di pagamento.

Completano il perimetro della prima fase i pensionati residenti nei Paesi dell’Europa dell’est e nei Paesi limitrofi. In tali aree, la procedura assume particolare rilevanza per la prevenzione delle indebite percezioni, considerata la varietà dei sistemi di registrazione anagrafica e delle modalità di comunicazione dei decessi.

Effetti della mancata attestazione

Il mancato invio dell’attestazione di esistenza in vita entro il 18 luglio 2026 produce effetti diretti sulle modalità di pagamento della pensione e, nei casi più gravi, sulla continuità dell’erogazione della prestazione.

Pagamento in contanti ad agosto 2026

In assenza di una valida attestazione entro la scadenza prevista, il pagamento della rata di agosto 2026, laddove possibile, viene localizzato presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza del pensionato. La riscossione personale in contanti costituisce, in questa fase, una modalità alternativa di verifica dell’esistenza in vita, in quanto l’identificazione del beneficiario avviene al momento dell’incasso mediante un documento di identità valido con fotografia.

Tale meccanismo è finalizzato a offrire un’ulteriore possibilità al pensionato di dimostrare la propria esistenza in vita e di evitare la sospensione del trattamento pensionistico.

Sospensione della pensione da settembre 2026

Qualora il pensionato non produca l’attestazione di esistenza in vita e non proceda alla riscossione personale della rata di agosto 2026 entro il 19 agosto 2026, il pagamento della pensione viene sospeso a partire dalla rata di settembre 2026. La sospensione permane fino alla presentazione di una prova valida dell’esistenza in vita e al completamento delle verifiche da parte dell’INPS e di Citibank N.A.

La disciplina delle tempistiche e degli effetti della mancata attestazione conferma l’importanza di un’attenta gestione degli adempimenti da parte dei pensionati residenti all’estero, al fine di garantire la continuità dei pagamenti e prevenire interruzioni nell’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Pensionati esclusi dall’accertamento

Nel quadro della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero – prima fase 2026, il messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025 individua specifiche categorie di pensionati escluse dall’accertamento generalizzato.

Esclusioni per scambio telematico di dati

Una prima e rilevante ipotesi di esclusione dall’accertamento generalizzato riguarda i pensionati per i quali l’Istituto riceve informazioni anagrafiche e di decesso tramite scambio telematico di dati con enti previdenziali esteri. Tali flussi informativi derivano da accordi tecnico-procedurali stipulati dall’Istituto con organismi omologhi di altri Paesi e garantiscono un aggiornamento costante e affidabile dello stato in vita dei beneficiari.

Accordi con enti previdenziali esteri

Gli accordi di cooperazione amministrativa consentono all’Inps di escludere dall’obbligo di attestazione annuale dell’esistenza in vita i pensionati che risultano già monitorati attraverso sistemi di interscambio strutturati.

Altri casi di esclusione

Accanto alle esclusioni fondate sullo scambio telematico di dati, il messaggio Inps individua ulteriori situazioni in cui il pensionato è esentato dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, in quanto la verifica risulta già implicitamente soddisfatta o priva di effetti pratici.

Riscossione recente presso Western Union

Sono esclusi dalla verifica i pensionati che hanno riscosso personalmente almeno una rata di pensione presso gli sportelli Western Union in prossimità dell’avvio del processo di accertamento. La riscossione personale in contanti è infatti considerata una prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union procedono all’identificazione del beneficiario al momento dell’incasso, mediante esibizione di un documento di identità valido con fotografia. In tali circostanze, non è necessario richiedere un’ulteriore attestazione formale.

Pensioni già sospese per precedenti verifiche

Un’ulteriore ipotesi di esclusione riguarda i pensionati le cui pensioni risultano già sospese a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o per effetto di riaccrediti consecutivi di rate non riscosse. In questi casi, l’avvio di una nuova verifica generalizzata non produrrebbe effetti immediati sul pagamento della prestazione e risulterebbe pertanto superfluo.

Modalità di richiesta dell’attestazione di esistenza in vita

Per i pensionati non rientranti nei casi di esclusione, la procedura di accertamento dell’esistenza in vita prende avvio attraverso una formale richiesta di attestazione, gestita operativamente da Citibank N.A. in qualità di banca pagatrice delle pensioni all’estero.

Invio della comunicazione da parte di Citibank N.A.

Citibank N.A. cura l’invio ai pensionati interessati di una comunicazione personalizzata, predisposta secondo le tempistiche stabilite per la prima fase della verifica 2026. La comunicazione rappresenta il punto di partenza dell’intero procedimento di accertamento e contiene tutti gli elementi necessari per consentire al beneficiario di adempiere correttamente all’obbligo.

Lettera esplicativa

La lettera esplicativa accompagna il modulo di attestazione e ha la funzione di illustrare, in modo chiaro e strutturato, le finalità della verifica e le modalità operative da seguire. La lettera è redatta in lingua italiana e, a seconda del Paese di residenza del pensionato, anche in una o più lingue straniere, al fine di garantire la piena comprensione delle istruzioni.

Modulo personalizzato di attestazione

Unitamente alla lettera, Citibank N.A. invia un modulo personalizzato di attestazione dell’esistenza in vita, predisposto specificamente per ciascun pensionato. L’utilizzo del modulo personalizzato è essenziale, poiché consente una gestione ordinata e tempestiva delle attestazioni ricevute. Non è ammesso l’impiego di moduli in bianco o di modelli diversi da quello trasmesso dalla banca. In caso di mancata ricezione o smarrimento, il pensionato è tenuto a contattare il servizio di assistenza per richiedere un nuovo invio.

Contenuto della lettera

La lettera trasmessa da Citibank N.A. contiene una serie di informazioni fondamentali, finalizzate a guidare il pensionato in ogni fase della procedura.

All’interno della comunicazione sono riportate infatti istruzioni operative dettagliate per la corretta compilazione del modulo di attestazione, per la sua sottoscrizione e per le modalità di restituzione. Le istruzioni specificano anche il termine entro il quale l’attestazione deve pervenire alla banca, evidenziando le conseguenze previste in caso di mancato rispetto della scadenza.

La lettera indica la documentazione di supporto che deve accompagnare il modulo di attestazione, generalmente costituita da una copia di un documento di identità valido con fotografia del pensionato. La presenza di tale documentazione è necessaria per consentire la verifica dell’identità del beneficiario e la validazione della prova di esistenza in vita.

Infine, la comunicazione riporta i contatti del servizio di assistenza di Citibank N.A., messi a disposizione dei pensionati per chiarimenti, supporto operativo e gestione di eventuali criticità. Il servizio di assistenza rappresenta un elemento essenziale del processo, in quanto consente di ridurre il rischio di errori procedurali e di garantire una corretta e tempestiva conclusione dell’accertamento dell’esistenza in vita.

Come fornire la prova dell’esistenza in vita

La modalità cartacea ordinaria costituisce la forma standard di attestazione dell’esistenza in vita ed è applicabile alla generalità dei pensionati coinvolti nella verifica, salvo i casi in cui siano previste modalità alternative.

Il pensionato deve compilare il modulo personalizzato di attestazione dell’esistenza in vita trasmesso da Citibank N.A., apponendo la data e la firma negli spazi previsti. Il modulo deve essere compilato in modo completo e leggibile, evitando omissioni o correzioni che possano comprometterne la validità. L’utilizzo esclusivo del modulo personalizzato è un requisito essenziale, in quanto consente l’abbinamento univoco dell’attestazione al beneficiario e una gestione automatizzata delle verifiche.

Il modulo di attestazione deve essere controfirmato da un “testimone accettabile”, figura incaricata di verificare l’identità del pensionato e di avallare la sottoscrizione. Sono considerati testimoni accettabili, a titolo esemplificativo, i rappresentanti delle Ambasciate o dei Consolati italiani, nonché le autorità locali abilitate secondo la normativa del Paese di residenza. L’elenco dettagliato delle figure ammesse è consultabile nella sezione “Domande frequenti” del sito di Citibank N.A. La presenza del testimone accettabile è un elemento determinante per la validità della prova di esistenza in vita.

Una volta completato e controfirmato, il modulo deve essere inviato per posta all’indirizzo indicato da Citibank N.A., unitamente alla documentazione di supporto richiesta, in particolare la copia di un documento di identità valido con fotografia del pensionato. L’invio deve avvenire entro il termine indicato nella lettera esplicativa, al fine di evitare l’attivazione delle misure previste in caso di mancata attestazione.

Casi particolari e certificazioni alternative

Nel corso delle precedenti campagne di verifica, sono emerse situazioni in cui la procedura standard risulta difficilmente applicabile. Per tali ipotesi, l’Inps prevede dunque soluzioni alternative.

Rifiuto di sottoscrizione da parte delle autorità locali

In alcuni Paesi, le autorità locali possono rifiutare di sottoscrivere il modulo predisposto da Citibank N.A.. In tali circostanze, al fine di non penalizzare il pensionato, è ammessa la presentazione di una certificazione di esistenza in vita rilasciata da un ente pubblico locale, purché il documento attesti in modo esplicito e inequivocabile che il beneficiario è in vita. Non sono considerate valide le certificazioni rilasciate per finalità diverse, come i certificati di residenza.

Utilizzo di certificazioni di enti pubblici

Quando si ricorre a certificazioni alternative, è necessario inviare comunque il modulo di attestazione predisposto da Citibank N.A., compilato e firmato dal pensionato, unitamente alla certificazione rilasciata dall’ente pubblico. Tale accorgimento consente alla banca di effettuare le verifiche formali e sostanziali necessarie. È opportuno evidenziare che l’utilizzo di documentazione diversa dal modulo standard può comportare tempi di validazione più lunghi, in quanto richiede controlli manuali aggiuntivi.

Procedure alternative per soggetti fragili

Il messaggio Inps dedica particolare attenzione ai pensionati in condizioni di fragilità, per i quali la procedura ordinaria risulta impraticabile o eccessivamente onerosa.

Pensionati impossibilitati alla procedura standard

Rientrano in questa categoria i pensionati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

In tali casi, il pensionato o il Patronato può richiedere a Citibank N.A. un modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita, trasmesso in formato elettronico. Il modulo deve essere compilato e sottoscritto da un soggetto qualificato, come il responsabile della struttura di ricovero, il medico curante o il tutore legale, e accompagnato dalla documentazione supplementare richiesta. Citibank N.A. provvede a verificare la presenza delle firme e dei timbri necessari prima di validare l’attestazione.

Attestazione dell’esistenza in vita tramite canali telematici

Accanto alle modalità cartacee, la procedura prevede l’utilizzo di canali telematici, finalizzati a semplificare gli adempimenti e a ridurre i rischi legati all’invio postale.

Portale web di Citibank N.A.

Il Portale agenti di Citibank N.A. consente l’attestazione dell’esistenza in vita in forma digitale, attraverso l’intervento di soggetti abilitati.

Patronati abilitati

Gli operatori di patronato, preventivamente autorizzati e in possesso dei requisiti di “testimone accettabile”, possono accedere al portale e attestare telematicamente l’esistenza in vita dei pensionati, trasmettendo anche la documentazione di supporto in formato digitale. Tale modalità riduce sensibilmente i tempi di lavorazione e il rischio di disguidi postali.

Funzionari delle rappresentanze diplomatiche

Anche i funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono abilitati all’utilizzo del portale per l’attestazione dell’esistenza in vita. Il coinvolgimento delle sedi diplomatiche rafforza l’affidabilità del processo e amplia le possibilità di accesso per i pensionati residenti all’estero.

Videochiamata con le rappresentanze consolari

Tra le modalità telematiche è prevista anche la videochiamata con le rappresentanze consolari, che consente al pensionato di interagire a distanza con un funzionario abilitato.

NOTA BENE: la videochiamata può essere utilizzata come strumento integrativo nell’ambito del processo di attestazione dell’esistenza in vita, non sostituisce quindi le modalità tradizionali basate sulla presenza fisica del pensionato davanti a un testimone accettabile, ma si affianca ad esse come supporto operativo, in particolare per la fase di identificazione.

Riscossione personale presso Western Union

Un’ulteriore modalità di prova dell’esistenza in vita è rappresentata dalla riscossione personale della pensione presso gli sportelli Western Union, prevista in specifiche circostanze.

Affinché la riscossione sia considerata valida, il pensionato deve presentarsi di persona allo sportello, fornire il codice MTCN, comunicare l’importo della rata e indicare l’INPS come ordinante del pagamento. L’identificazione effettuata dall’operatore Western Union costituisce la base della verifica.

Per evitare la sospensione della pensione e ottenere il ripristino automatico delle ordinarie modalità di pagamento, la riscossione personale deve avvenire entro il 19 agosto 2026.

La riscossione presso Western Union non è ammessa in alcune situazioni specifiche, tra cui:

In tali ipotesi, la mancata produzione della prova di esistenza in vita entro i termini stabiliti comporta la sospensione del pagamento della pensione fino alla regolarizzazione della posizione.

Riemissione delle rate sospese

La richiesta di riemissione delle rate sospese non avviene in modo automatico, ma deve essere attivata su iniziativa del pensionato o di un suo delegato, secondo le indicazioni fornite dall’Inps.

La competenza per la riemissione delle rate non pagate è attribuita alla struttura territoriale Inps che gestisce la pensione. Il pensionato interessato deve pertanto rivolgersi alla sede INPS competente in base alla posizione pensionistica, presentando un’istanza formale di riemissione delle mensilità sospese. La Struttura territoriale è responsabile della valutazione della richiesta e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Ai fini dell’istruttoria, il pensionato è tenuto ad allegare alla richiesta di riemissione una copia di un documento di identità valido e ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione, in particolare la produzione di una valida prova di esistenza in vita. Qualora siano necessarie specifiche indicazioni per la corretta canalizzazione del pagamento, ad esempio in caso di variazione delle coordinate bancarie o della modalità di riscossione, tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro e completo.

Prima di procedere alla riemissione delle rate sospese, le strutture territoriali dell’Istituto sono tenute a svolgere una serie di controlli preliminari, finalizzati a garantire la correttezza dell’operazione e a prevenire indebite erogazioni.

Verifica della mancata riscossione

Un primo controllo riguarda la verifica dell’effettiva mancata riscossione delle rate sospese. Le Strutture territoriali devono accertare che le mensilità per le quali è richiesta la riemissione risultino correttamente rendicontate come non pagate, anche nel caso in cui la pensione sia stata localizzata presso un ufficio pagatore a seguito di reiterate mancate riscossioni. Tale verifica è essenziale per evitare duplicazioni di pagamento.

Eventuale richiesta di nuova attestazione

In alcuni casi, soprattutto quando la sospensione si è protratta nel tempo o quando emergono elementi di incertezza, l’Inps può ritenere opportuno richiedere un’ulteriore prova dell’esistenza in vita prima di autorizzare la riemissione delle rate arretrate. Questa facoltà consente all’Istituto di rafforzare il livello di controllo e di assicurare che il ripristino dei pagamenti avvenga esclusivamente in favore di soggetti effettivamente aventi diritto.

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