Pensione di anzianità per gli usuranti solo dopo la revoca di quella di invalidità

Pubblicato il 07 marzo 2012 L'Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità può, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa pesante o faticosa.

Il riconoscimento del beneficio, consistente nell'erogazione della pensione di anzianità, però, potrà avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidità.

Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potrà essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virtù del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all'articolo 16.

Nello specifico, per il lavoratore che ha perfezionato il requisito agevolativo in entrambe le gestioni (dipendenti e autonome), la certificazione dovrà essere rilasciata nella gestione speciale o nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti dove per primo si è perfezionato il requisito agevolativo.


La pensione subordinata al requisito agevolativo, dunque, potrà essere conseguita solo nella gestione per la quale è stato rilasciato il suddetto certificato. Ciò, ovviamente senza esclude la possibiltà di conseguire il diritto a pensione in un'altra gestione, nel caso di raggiungimento dei requisiti ordinari.

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