Pensioni, diritto al lavoro fino a 70 anni solo con il consenso del datore

Pubblicato il 05 settembre 2015

Non è ammessa la prosecuzione del lavoro fino a 70 anni, dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, in assenza di uno specifico accordo con il datore di lavoro.

Lo stabiliscono le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 17589/2015, con la quale viene risolta una questione molto controversa scaturita dall'articolo 24, comma 4 del DL n. 201/2011 (Legge Fornero).

La norma indicata incentiva, infatti, i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro oltre il compimento dell'età pensionabile, fino 70 anni, al fine di ricevere una pensione più corposa, senza però specificare apertamente se per attivare la prosecuzione del lavoro, fosse o meno necessario il consenso del datore di lavoro configurandosi, in tale caso, un diritto potestativo del lavoratore a prescindere dalla volontà dell'azienda.

I Supremi Giudici spiegano ora l'esplicito richiamo al fatto che la natura dell’incentivo a proseguire l’attività lavorativa dipenda dalla locuzione “fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”.

Questi “limiti ordinamentali”, secondo i giudici, fanno riferimento alle disposizioni legislative che regolano specifici comparti, quali per esempio, la disciplina del pubblico impiego.

Dunque, non è attribuito al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto, ma piuttosto è previsto che – solo a seguito di uno specifico accordo tra dipendente e datore di lavoro - per quanti lavorano oltre l’età della vecchiaia ci siano le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.

Pertanto, le conclusioni della Corte rovesciano l'interpretazione comune finora attribuita alla norma citata, per cui le tutele previste in tal senso per i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) valgano anche per chi appartiene ad enti previdenziali privatizzati

Dunque, non può essere riconosciuto ai giornalisti, obbligatoriamente iscritti all’Inpgi, il diritto ad andare in pensione a settant'anni invece che a sessantacinque, dato che tale possibilità è riconosciuta solo gli iscritti alla previdenza pubblica, gestita dall’Inps, mentre l’Istituto di previdenza dei giornalisti ha natura privata ed è stato ricompreso nell’elenco degli enti privatizzati con il Dlgs 509/1994.

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