Per gli autonomi non vale il binomio costi-ricavi del reddito d’impresa

Pubblicato il 15 luglio 2013 La Ctr Lazio, con l'ordinanza n. 27/29/13 del 10 giugno 2013, ritiene incostituzionale la presunzione secondo cui i prelevamenti bancari ingiustificati del professionista dal proprio conto rappresentano dei compensi non dichiarati.

Conseguentemente, gli atti sono stati inviati alla Consulta per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, punto 2) del Dpr 600/1973, soprattutto in relazione al principio di capacità contributiva.

Si ricorda che la norma in commento, come modificata dal comma 402, lettera a), numero 1.1 dell'art. 1 della Legge 311/2004, ha esteso, oltre che ai ricavi (redditi da impresa), anche ai compensi - redditi di lavoro autonomo - la possibilità di essere rettificati secondo il criterio che considera come compensi non dichiarati i prelevamenti e gli importi riscossi per i quali non siano stati indicati i beneficiari.

Si legge, in merito, nell’ordinanza: “Per quanto concerne il lavoro autonomo non possono valere le considerazioni presuntive circa il binomio costi-ricavi tipiche del reddito d'impresa, poiché tale attività è svincolata dal principio bilancistico de quo”. Pertanto, in conclusione, si ritiene che i costi non possano essere considerati strettamente correlati alla produzione di compensi.
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