Per gli edifici storici il reddito segue il valore commerciale

Pubblicato il 07 marzo 2011 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3771 del 15 febbraio 2011, ha osservato che la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici delineata dalla legge n. 413/1991, art. 11, opera solamente nell'ambito delle imposte dirette, per la quale è stata specificatamente dettata. Pertanto non può essere applicata nel caso delle imposte di registro qualora avvenga un trasferimento di tali beni. In particolare il legislatore ha già previsto una speciale norma regolatrice dell'imposta per questi specifici beni all'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata D.P.R. n. 131/86.

La Corte, nel cassare la sentenza, ha rinviato ad altra sezione della Ctr, la quale dovrà attenersi al principio per cui, in materia di imposta di registro, è esclusa la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici in base alla minore delle tariffe d'estimo per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Il riferimento va fatto, invece, al valore venale in comune commercio.
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