Per gli edifici storici il reddito segue il valore commerciale

Pubblicato il 07 marzo 2011 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3771 del 15 febbraio 2011, ha osservato che la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici delineata dalla legge n. 413/1991, art. 11, opera solamente nell'ambito delle imposte dirette, per la quale è stata specificatamente dettata. Pertanto non può essere applicata nel caso delle imposte di registro qualora avvenga un trasferimento di tali beni. In particolare il legislatore ha già previsto una speciale norma regolatrice dell'imposta per questi specifici beni all'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata D.P.R. n. 131/86.

La Corte, nel cassare la sentenza, ha rinviato ad altra sezione della Ctr, la quale dovrà attenersi al principio per cui, in materia di imposta di registro, è esclusa la determinazione del reddito degli edifici storici od artistici in base alla minore delle tariffe d'estimo per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Il riferimento va fatto, invece, al valore venale in comune commercio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Contributi a fondo perduto per partecipazione a fiere e mercati

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy