Per gli illeciti diversi da quelli fiscali decide il giudice ordinario

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1864/2011, hanno risolto una controversia che vedeva coinvolto un cittadino, sottoposto a giudizio penale e condannato al pagamento di una multa, e l’agenzia delle Entrate.

Il contribuente, non avendo potuto presentare ricorso in Cassazione, si era visto recapitare la cartella esattoriale da parte della società di riscossione, con sanzioni, e per tale ragione era ricorso di fronte alla commissione tributaria provinciale. L’agenzia delle Entrate, a sua volta, aveva sollevato un'eccezione di competenza della Ctp adita in favore del giudice ordinario.

I Supremi giudici, contravvenendo a quanto espresso nelle ultime decisioni della Corte, hanno sostenuto la tesi del Fisco, restringendo l’ambito di applicazione della giurisdizione delle Ctp alle sole controversie aventi ad oggetto un illecito strettamente fiscale.

Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari”. In conclusione, quindi, per le controversie che si fondano su illeciti diversi da quelli fiscali a decidere è il giudice ordinario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy