Per gli illeciti diversi da quelli fiscali decide il giudice ordinario

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1864/2011, hanno risolto una controversia che vedeva coinvolto un cittadino, sottoposto a giudizio penale e condannato al pagamento di una multa, e l’agenzia delle Entrate.

Il contribuente, non avendo potuto presentare ricorso in Cassazione, si era visto recapitare la cartella esattoriale da parte della società di riscossione, con sanzioni, e per tale ragione era ricorso di fronte alla commissione tributaria provinciale. L’agenzia delle Entrate, a sua volta, aveva sollevato un'eccezione di competenza della Ctp adita in favore del giudice ordinario.

I Supremi giudici, contravvenendo a quanto espresso nelle ultime decisioni della Corte, hanno sostenuto la tesi del Fisco, restringendo l’ambito di applicazione della giurisdizione delle Ctp alle sole controversie aventi ad oggetto un illecito strettamente fiscale.

Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari”. In conclusione, quindi, per le controversie che si fondano su illeciti diversi da quelli fiscali a decidere è il giudice ordinario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy