Per gli istituti bancari vi è una particolare nozione di controllo

Pubblicato il 16 febbraio 2010
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 1215/2010, ha respinto il ricorso presentato da una banca di San Marino avverso il provvedimento con cui la Banca d'Italia aveva revocato, nei suoi confronti, l’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa - società capogruppo di un conglomerato di società operante nel settore finanziario - assegnando un termine di 3 mesi per procedere all’alienazione della partecipazioni in oggetto.

La banca negava che di avere un controllo di fatto sul gruppo societario in quanto mancava l’esercizio di un potere di direzione e di coordinamento esclusivo o solitario nei confronti della società controllata, per come previsto dall'articolo 2497 sexies Codice civile. Per contro, i giudici amministrativi hanno sottolineato come “l’equiparazione tra controllo ed attività di coordinamento e di direzione dedotta sulla base del richiamo dell’articolo 2497 sexies Codice civile, non esclude a priori che ci possa essere anche una forma di controllo in assenza delle suddette attività”. Inoltre, per gli istituti bancari, la ratio dell’articolo 23 del TUB è radicalmente diversa, “in quanto persegue la finalità di individuare colui che detiene il controllo di una società, e, pertanto, fa riferimento anche ad altre ipotesi in cui in cui il controllo è desunto anche indipendentemente dall’esercizio di un’attività di coordinamento e di direzione”.
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