Per il Fisco ammissione al passivo anche senza iscrizione a ruolo

Pubblicato il 16 marzo 2012 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012 - la domanda con cui il Fisco chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone, necessariamente, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza di documentazione, “potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore”.

Ed infatti – continua la Corte di legittimità - il procedimento normativamente previsto nell'ipotesi di riscossione coattiva di un credito erariale, ai sensi del quale la presentazione della relativa richiesta è subordinata alla precedente formazione del ruolo, “appare ispirato all'esigenza di favorire e di accelerare il soddisfacimento del credito”, non costituendo, per contro, una garanzia per il debitore.

Con detto assunto, il Supremo collegio è intervenuto ribaltando la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di ammissione del Fisco al passivo fallimentare di una società sull’assunto che la maggiore imposta richiesta non era stata ancora iscritta a ruolo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy