Per il genitore separato e affidatario ok alla detrazione per intero dei figli a carico

Pubblicato il 07 luglio 2010
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14707 depositata il 18 giugno 2010, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un accertamento nei confronti di una donna separata che, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, aveva applicato la detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché del 50%, sull'assunto che era affidataria esclusiva degli stessi. Per la ricorrente, la previsione normativa dell'articolo 12, comma 1, lett. b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 doveva essere interpretata nel senso di attribuire, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per intero al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi.

In tema di IRPEF – si legge nel testo della decisione della Suprema corte - la detrazione di importo maggiore per il coniuge a carico si applica per il primo figlio quando l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e se quest'ultimo non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato. Per la Corte, vanno esclusi dalla nozione di "mancanza del coniuge" i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso articolo 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli.
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