Per il pegno di credito futuro la prelazione si ha solo dopo la consegna

Pubblicato il 03 ottobre 2012 Per le Sezioni unite civili della Corte di cassazione – sentenza n. 16725 del 2 ottobre 2012 - il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli che non siano ancora stati emessi, ha natura di pegno di credito futuro, il quale, fino a quando non si verifica la consegna, “ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione della consegna”.  

Ed in particolare, i titoli di Stato che siano “in regime di materializzazione” sono da ritenersi ancora non esistenti “fino a quando non viene formato il documento che li incorpora e pertanto, fino a che non viene effettuata l’individuazione non può sussistere la prelazione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy