Per il trasferimento del ramo non basta il passaggio del dipendente alla nuova azienda

Pubblicato il 14 agosto 2012 Per ritenere che sia avvenuto un trasferimento di ramo d’azienda oltre al passaggio di un dipendente deve essere provato anche quello di beni e strumenti ulteriori.

Su questo principio si basa la sentenza n. 14457 del 13 agosto 2012, emessa dalla Cassazione in merito al caso di un’azienda che aveva fruito degli sgravi, contestati dall'Inps, relativi all'assunzione di nuovo personale per aver assunto l’ex dipendente di un’altra azienda.

Secondo l'Istituto di previdenza l'assunzione mascherava il trasferimento di ramo d'azienda. Ma non per la Corte che spiega, inoltre, che non è rilevante neanche la coincidenza che la seconda azienda sia subentrata nelle attività svolte dal precedente datore di lavoro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy