Per la carica di sindaco vale soprattutto dimostrare l’indipendenza finanziaria dalla società

Pubblicato il 14 marzo 2011 Il problema dell’incompatibilità dei sindaci di Spa sta divenendo sempre più frequente. Aumentano i casi in cui professionisti, che svolgono incarichi di consulenza, si trovano ad dover rifiutare l’incarico di sindaco di collegio sindacale a causa di altre mansioni di consulenza e collaborazione professionali assunte con la stessa società.

Il requisito dell’indipendenza e dell’autonomia dell’attività di sindaco è disciplinato dall’articolo 2399 del Codice civile, che espressamente elenca le cause di ineleggibilità e decadenza riferite a tale figura. A volte però, al di là di ciò che è espressamente sancito, vi sono delle circostanze che potrebbero compromettere l’indipendenza del sindaco e che necessitano di essere valutate caso per caso.

Di sicuro c’è che lo stesso requisito dell’indipendenza non deve essere soddisfatto in maniera assoluta; nella realtà, infatti, i sindaci non sono del tutto estranei alla società, ma la maggior parte delle volte sono soggetti che hanno avuto o hanno rapporti, diretti o indiretti, con la società stessa.

Dunque, quello che preme verificare non è tanto l’estraneità del soggetto scelto per la carica di sindaco dalla società, quanto piuttosto un altro tipo di indipendenza: quella finanziaria del sindaco, che di fatto potrebbe condizionare le scelte del professionista nello svolgimento delle sue funzioni all’interno dell’organo di controllo.

Proprio le modalità per verificare l’indipendenza finanziaria del sindaco in caso di consulenze, sono oggetto di trattazione nel documento sulle “norme di comportamento del collegio sindacale nelle non quotate”, ad opera del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il documento elenca i vari parametri da considerare per vedere quanta parte del compenso conseguito annualmente dal professionista provenga dallo svolgimento dell’attività di sindaco e quanta da altri tipi di attività professionale svolta. Ovviamente, non potendo fornire parametri standard per il calcolo, il Cndcec elenca una serie di parametri di riferimento da considerare (compensi derivanti dall’attività di sindaco, da altre attività e il totale compensi del professionista/sindaco). Inoltre, nelle norme di comportamento è proposto un doppio livello per verificare l’indipendenza finanziaria del sindaco. Il secondo livello di verifica diventa necessario solo se il rapporto esistente tra i compensi corrisposti al professionista dalla società e i suoi compensi complessivi è superiore al 5%.

Di recente anche la giurisprudenza ordinaria è intervenuta più volte sul tema dell’incompatibilità del sindaco consulente, arrivando a individuare una fattispecie di esclusione. In generale, viene riconosciuta irregolare la posizione del sindaco che abbia gestito gli aspetti contabili o gestionali della società. Cioè, è stata riconosciuta incompatibile con la carica di sindaco l’attività continuativa di consulenza e assistenza a favore della società, soprattutto nel caso in cui essa sia intesa come attività professionale in materia contabile, tributaria e contrattuale. Lo stesso dicasi nel caso in cui il sindaco faccia parte di uno studio associato che cura la contabilità della stessa azienda o effettui azione di consulenza.
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