Per la Regione, niente norme in deroga al diritto d'autore

Pubblicato il 27 marzo 2010
Gli articoli 1, comma 3, e 3 della Legge della Regione Piemonte n. 9/2009 contenente norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione sono incostituzionali in quanto redatte in contrasto con l'articolo 117 secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

E' quanto statuito dalla Consulta con la sentenza n. 122 del 26 marzo 2010 conclusiva di un procedimento promosso dalla Presidenza del consiglio. Con le norme censurate veniva prevista una liberalizzazione che, a detta dei giudici costituzionali, avrebbe violato la Legge nazionale sul diritto d'autore. In particolare, era stata introdotta una cessione di software libero in deroga alle norme protettive del diritto d'autore. Secondo la Corte, la Regione, introducendo un precetto non coordinabile con quello statale, avrebbe realizzato una palese deroga alla norma statale non suscettibile di coordinamento con quest'ultima.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy