Per l’Aidc Milano rivalsa e detrazione Iva non sono da subordinare all’effettivo pagamento all’Erario

Pubblicato il 20 dicembre 2013 L'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano (Aidc Milano) si prepara alla denuncia presso la Commissione Ue della non conformità al principio di neutralità dell'imposta della disciplina della rivalsa dell'Iva accertata.

Il principio generale prevede che il diritto di rivalsa sorga in concomitanza con l’esigibilità dell’imposta a favore dell’Erario, ossia con il fatto generatore, cioè, nel caso ordinario, all’effettuazione dell’operazione.

Con il documento di dicembre 2013 “Rivalsa dell’Iva da accertamento e illegittima procedura di detrazione per il soggetto passivo destinatario della rivalsa”, si ritiene che non sia lecita la deroga al principio citato che subordina la detrazione dell’Iva da parte del destinatario della rivalsa dell’imposta accertata al previo pagamento di tale imposta al cedente/prestatore (fornitore), ossia all'effettivo pagamento dell'Iva, ex art. 60, comma 7, dpr n. 633/72, come modificato dal dl 1/2012.

Si spiega che per l'articolo 178 lettera a) della direttiva, l'esercizio della detrazione prevede il possesso di una fattura conforme alla disciplina Ue. Non si prescrive che tale esercizio sia subordinato al pagamento dell'Iva a favore del proprio dante causa.
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