Per l'applicazione dell'esimente occorre la prova

Pubblicato il 13 aprile 2010
La Cassazione, Quarta sezione penale, ha respinto, con pronuncia n. 13596 del 12 aprile, il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato per ingiuria aggravata in quanto, mentre era in fila davanti agli sportelli dell'Unep di Napoli, aveva rivolto al vigile che smistava la fila la frase “Non esco fuori, mi denunci pure, e prima di indossare quella divisa paghi i suoi debiti”.

Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell'esimente della provocazione in quanto, a suo dire, il vigile, che conosceva a causa di una pregressa controversia, aveva intenzionalmente rallentato la fila.

Tuttavia - spiegano i giudici di Cassazione - dagli atti impugnati risultava provata solo la situazione in cui si era verificato il rallentamento della fila mentre tutte le altre circostanze di fatto evidenziate dal ricorrente erano rimaste al di fuori del concreto accertamento operato dai giudici di merito.
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