Per le sanzioni occorre la diffida anche se il rapporto di lavoro è terminato

Pubblicato il 11 maggio 2012

Caio, dipendente a tempo indeterminato dell'Impresa Beta S.r.l., all'atto dell'assunzione non riceve la lettera di assunzione. Dopo circa un anno il rapporto di lavoro si conclude, ma l'Impresa Beta S.r.l. omette di corrispondere al lavoratore l’ultima retribuzione, il TFR e il prospetto paga relativo.
Oltre all'adozione della diffida accertativa per crediti patrimoniali, l'organo di vigilanza, al fine di sanzionare gli illeciti riscontrati, deve necessariamente adottare atto di diffida ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2004, in quanto l'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro di Caio non esclude la sanabilità dell’illecito e, pertanto, non è ammissibile sanzionare in maniera diretta gli illeciti riscontati.

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