Per l’onere della prova a carico del contribuente serve il dubbio concreto della non inerenza

Pubblicato il 28 aprile 2012 Nella sentenza n. 6548 depositata il 27 aprile 2012 dalla Corte di cassazione, si spiega che in virtù dell’articolo 109, comma 5 del Tuir le spese relative ad un contratto di sponsorizzazione sono deducibili anche nel caso venga stipulato a favore di un terzo, ma solo se è dimostrata la potenziale idoneità a produrre utili per l’attività commerciale di chi ha stipulato (possessore del marchio) o i futuri vantaggi conseguibili con la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo.

Qui il chiarimento dei giudici: l’onere della prova in merito all’assenza dell’inerenza dei costi dedotti resta a carico dell’Amministrazione se la sponsorizzazione è palesemente riconducibile all’attività di impresa svolta dal contribuente.

L’onere della prova è a carico del contribuente solo se sussiste “un dubbio collegamento della componente reddituale negativa con l’impresa”.

Nel caso di specie la sponsorizzazione del marchio era stata commissionata da un’azienda italiana con casa madre giapponese titolare del marchio. L’azienda italiana aveva il compito della distribuzione in esclusiva del prodotto della casa madre.
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