Perde l’aliquota dell’1% chi aliena il terreno edificabile senza fabbricato entro i 5 anni

Pubblicato il 25 agosto 2010 In virtù delle disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 33 della legge 388/2000, la Cassazione (sentenza n. 18679 del 13 agosto 2010) ha chiarito che perde l’agevolazione dell’aliquota ridotta delle imposte citate il proprietario di un terreno, edificabile in base al Pup, che cede lo stesso prima dei 5 anni dall’acquisto senza aver costruito.

Al comma 3 si legge, infatti, che: “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.”

Non rileva, inoltre, che il nuovo proprietario vi realizzi un fabbricato entro i 5 anni dal primo acquisto. Sul punto la Corte interpreta, ex articolo 14 delle preleggi, che il beneficio in oggetto si debba applicare solo in caso di utilizzazione edificatoria ad opera dello stesso soggetto acquirente. L’intento del Legislatore è, appunto, quello di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, diversamente potrebbe essere incostituzionale collegare il beneficio alla sola tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente.
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