Permessi e congedo per assistere i disabili: certificazione provvisoria dopo 45 giorni

Pubblicato il 26 giugno 2014 L’art. 25 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, ha modificato i termini entro i quali la Commissione medica integrata deve pronunciarsi per il riconoscimento dell’invalidità in 90 giorni in luogo dei precedenti 180 giorni.

Contemporaneamente, il termine per utilizzare la certificazione provvisoria - rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato - per usufruire dei permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, ex art. 33, Legge n. 104/1992, nonché del congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, passa da 90 a 45 giorni.

Il decreto prevede, inoltre, che per la fruizione dei sopracitati permessi mensili e del congedo straordinario retribuito, la certificazione provvisoria possa essere rilasciata dalla stessa Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell’interessato.

Il certificato provvisorio produrrà i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS.
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