L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), in data 15 gennaio 2025, ha pubblicato la norma di comportamento n. 227, che affronta il tema del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero relativamente ai redditi di capitale, con particolare riferimento ai dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori del regime d’impresa.
La massima della norma di comportamento n. 227 esprime il principio guida secondo il quale il credito d’imposta spetta anche in casi di imposizione obbligatoria, salvo specifiche limitazioni stabilite nelle convenzioni internazionali.
Di seguito il testo completo della massima:
“Il TUIR dispone che sui redditi di capitale corrisposti da non residenti a residenti competa il credito per le imposte assolte all’estero in via definitiva quando il contribuente opti per non avvalersi dell’imposizione sostitutiva, facoltà esclusa quando si tratti di dividendi di fonte estera. Nondimeno, anche in tal caso, tale credito è riconosciuto quando i dividendi provengano da un Paese con il quale sia in vigore un trattato in cui non sia prevista espressamente la non spettanza del medesimo credito quando l’applicazione della ritenuta o dell’imposizione sostitutiva sia obbligatoria in base alle norme italiane.”
La massima AIDC sottolinea che i contribuenti italiani hanno diritto al credito d’imposta per i dividendi tassati all’estero, salvo specifiche esclusioni espressamente previste dai trattati internazionali. Tale principio contribuisce a garantire il rispetto del divieto di doppia imposizione, favorendo l’applicazione coerente delle norme di fiscalità internazionale.
Di seguito, vengono analizzati i punti salienti della massima e le motivazioni che supportano il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori del regime d’impresa. La questione, di grande rilevanza in ambito tributario, assume particolare attualità alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, che hanno fornito chiarimenti significativi sull’utilizzo dei crediti d’imposta in relazione ai dividendi di fonte estera.
I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori del regime d’impresa, sono soggetti a tassazione attraverso due modalità alternative, a seconda della modalità di percezione.
Nello specifico:
In questo contesto, l’articolo 18 del TUIR non specifica chiaramente la base imponibile a cui applicare l’imposizione sostitutiva. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha costantemente interpretato che l’imposta sostitutiva debba essere calcolata sull’utile lordo distribuito dal soggetto estero, senza considerare le ritenute eventualmente già operate all’estero in via definitiva.
La norma di comportamento AIDC n. 227/2024 ha fatto proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, che trova un importante riferimento nella sentenza n. 25698/2022 e nella più recente sentenza n. 10204/2024, che hanno offerto una lettura innovativa e sistematica degli articoli 18 e 165 del TUIR.
La Corte di Cassazione, nelle sue argomentazioni ha ribadito che in presenza di determinate condizioni, è legittimato l’utilizzo in compensazione del credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi erogati da società ed enti residenti in altre giurisdizioni.
Queste pronunce sottolineano la necessità di armonizzare la normativa interna con i trattati contro le doppie imposizioni, ribadendo che il credito d’imposta per le imposte estere non può essere negato nei casi in cui l’assoggettamento dei dividendi a imposizione sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta sia obbligatorio per legge e non dipenda dalla volontà del contribuente. Le sentenze hanno chiarito che, in presenza di trattati che non escludano esplicitamente il diritto al credito d’imposta, prevale il principio convenzionale di evitare la doppia imposizione. Questo orientamento valorizza il ruolo delle convenzioni internazionali, attribuendo loro prevalenza sulle norme interne incompatibili, e promuove una lettura coerente delle disposizioni del TUIR, volta a garantire l’equità fiscale e a tutelare i contribuenti residenti da fenomeni di doppia imposizione sui dividendi di fonte estera.
In conclusione, se i dividendi percepiti da un contribuente residente in Italia sono stati già tassati all’estero, il diritto al credito d’imposta per le imposte assolte nella giurisdizione estera è riconosciuto, a condizione che il trattato contro le doppie imposizioni in vigore con il Paese d’origine non preveda esplicitamente l’esclusione di tale beneficio. Questo principio si applica anche nei casi in cui il reddito sia soggetto a imposizione sostitutiva obbligatoria in Italia, senza possibilità per il contribuente di optare per il regime di tassazione ordinaria. La prevalenza delle disposizioni pattizie internazionali sulle norme interne, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, assicura che il credito d’imposta rimanga uno strumento centrale per evitare la doppia imposizione, tutelando così il trattamento equo dei contribuenti in un contesto di fiscalità internazionale.
Le implicazioni pratiche e fiscali del principio di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa sono le seguenti:
In sintesi, il principio consente di garantire un trattamento fiscale bilanciato per i redditi esteri, promuovendo una maggiore equità nel rispetto delle convenzioni internazionali e prevenendo situazioni di doppia imposizione che potrebbero penalizzare i contribuenti italiani.
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