Commercio intersettoriale Cifa: permessi, inquadramento e altre novità
Pubblicato il 20 giugno 2025
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Rinnovato il 6 maggio 2025 da Cifa, Confsal e Confsal-Federlavoratori il CCNL intersettoriale per i dipendenti operanti nelle aziende dei settori commercio, servizi, turismo e pubblici esercizi.
La nuova disciplina, che ha validità dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2028, apporta numerose modifiche nei principali istituti contrattuali: vediamone alcuni, partendo dalla parte economica.
Minimi
Con una scelta anticipatoria rispetto a quanto avverrà anche per i CCNL successivi, ed in ottemperanza al Quadro europeo EQF, non sono stati modificati gli importi dei minimi tabellari derivanti dall'accordo del 15 gennaio 2025 (si veda Rinnovi CCNL del 5 febbraio 2025), ma sono stati ribaltati i livelli di inquadramento del personale: ecco dunque i nuovi.
Commercio e servizi
Livello |
Q |
7 (ex 1) |
6 (ex 2) |
5 (ex 3) |
4 (ex 4) |
3 (ex 5) |
2 (ex 6) |
1 (ex 7) |
Pubblici esercizi e turismo
Livello |
Q |
7 (ex 1) |
6 (ex 2) |
5 (ex 3) |
4 (ex 4) |
3 (ex 5) |
2S (ex 6S) |
2 (ex 6) |
1 (ex 7) |
Scatti di anzianità
Viene introdotto l'istituto degli scatti di anzianità, per un ammontare pari ad almeno il 2% sul minimo tabellare, percentuale che si attesta intorno all'indice di inflazione con lo scopo di combattere la diminuzione del potere d'acquisto dei lavoratori.
Quattordicesima
Viene introdotta la quattordicesima mensilità al posto del premio presenze di cui all'articolo 57 del CCNL del 20 luglio 2020.
Rol
Le Rol passano da 16 a 40 ore, fruibili in gruppi di 4 o di 8 ore; agli operatori di vendita del settore commercio sono riconosciute ulteriori 9 giornate annue di permessi retribuiti, mentre per i lavoratori del settore turismo sono previste 76 ore di Rol.
Permessi e congedi
Novità anche per i permessi e i congedi: vediamole di seguito.
Visite mediche
Il lavoratore ha diritto a dodici ore annue di permesso retribuito per visite mediche generiche o specialistiche.
Nonni lavoratori
Grande novità quella apportata dall'articolo 98, a riprova di come Cifa intercetti le mutate esigenze dei tempi che corrono: i nonni lavoratori hanno diritto a dieci giorni annui di permesso non retribuito per assistere i propri nipoti di età non superiore ai 12 anni.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Cambia anche il periodo di comporto, pari ora a:
- 6 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- 9 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni;
- 12 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni.
Anche il trattamento economico è modificato come segue:
- lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni: 4 mesi al 100% e 2 mesi all’80%;
- lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni: 5 mesi al 100% e 4 mesi all’80%;
- lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni: 7 mesi al 100% e 5 mesi all’80%.
In caso di assenze brevi per motivi di salute non dovute a gravi patologie o specifiche disfunzioni, verificatesi nel corso dello stesso anno solare e di durata non superiore a 7 giorni, l’integrazione a carico azienda per il periodo di carenza è del 100% per il primo episodio e del 50% per il secondo e terzo episodio, mentre nessuna integrazione è dovuta per gli episodi successivi al terzo.
Vai al testo del CCNL (testo in corso di elaborazione)
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