Pex, requisito della commercialità

Pubblicato il 30 luglio 2009

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-01695 di ieri è giunta una ulteriore precisazione in merito all’applicabilità del regime Pex per le società in fase di start-up. La risposta all’interrogazione parlamentare conferma quanto già esposto sull’argomento dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 323/E/2007. Già in quell’occasione, il Fisco aveva sottolineato che per usufruire del regime Pex non è sufficiente la cessione della partecipazione in società che non sono ancora in grado di svolgere attività produttive, in quanto in fase di start-up. Per l’applicazione dell’esenzione Iers del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni è necessario, invece, rispettare i requisiti indicati all’articolo 87 del Tuir, tra i quali si cita quello che l’impresa deve esercitare un’attività commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del Tuir. È esclusa la commercialità per presunzione assoluta; dunque, il requisito deve essere verificato di volta in volta per il godimento del beneficio. Nel caso esposto in Parlamento, il requisito della commercialità non è riscontrabile nel fatto della semplice costituzione della società: si tratta di cessione di partecipazioni in società che hanno solo iniziato i lavori di predisposizione dei siti produttivi, ma è necessario verificare il momento in cui l’immobile diventa strumentale. Dunque, è l’inizio effettivo dello svolgimento dell’attività produttiva a decretare la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolativo.

Roberta Moscioni

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